Thursday, February 09, 2006

Modifiche al CAD: parere critico del Consiglio di Stato


La sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha rilasciato nell’adunanza del 30 gennaio 2006 il proprio parere sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell’amministrazione digitale).
Ancora una volta il parere presenta diversi aspetti critici che evidenziano lacune rilevanti del nuovo schema normativo.
In particolare il Consiglio di Stato ribadisce che affinche’ le amministrazioni pubbliche possano interagire efficacemente e presentarsi all’esterno come un unico soggetto, occorre, oltre alle norme ed alle risorse tecnologiche necessarie, anche una profonda modifica nei processi organizzativi e decisionali interni.
Viene richiesto inoltre una forte azione di Governo per il presidio e il coordinamento del complesso delle iniziative; cio’ in una visione nuova dell’informatica pubblica, cui viene attribuito il ruolo effettivo di strumento e motore dell’azione di modernizzazione della pubblica amministrazione. Il che e’ tanto piu’ necessario ove si consideri che il fascicolo informatico, per sua essenza, presuppone il coinvolgimento di diversi uffici o di diverse amministrazioni.
Ma tra i diversi rilievi critici del Consiglio di Stato assume una particolare rilevanza quanto osservato in merito alle modifiche agli articoli 20 e 21 del Codice, che disciplinano il “documento informatico”. Ebbene secondo il Supremo Organo Giurisdizionale il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto integrativo rafforza, particolarmente sotto il profilo probatorio, il valore legale del documento informatico sottoscritto con firma digitale a scapito del documento formato sul tradizionale supporto cartaceo. In questo modo gli articoli in questione non sembrano recepire correttamente il diritto comunitario nel diritto interno e, soprattutto, sembrano alterare il sistema delle prove nel processo civile.
In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, come dalla sottoscrizione autografa si ricava la presunzione di legge, sino a prova contraria, del consenso del firmatario sul contenuto del documento, cosi’ dalla sottoscrizione del documento informatico, mediante la firma digitale, l’ordinamento dovrebbe trarre le medesime presunzioni legali, identificando nell’autore della firma digitale l’autore del documento informatico a cui attribuire gli effetti dell’atto.
Nel testo del decreto correttivo, invece, la parita’ di condizioni e’ soltanto apparente, poiche’ l’efficacia probatoria della scrittura informatica e’ rafforzata dalla maggiore difficolta’ del disconoscimento giudiziale della firma (artt. 214 e ss. c.p.c.).
Nell’articolato parere del Consiglio di Stato vengono evidenziate altre lacune del nuovo testo normativo che indubbiamente pongono in evidenza da un lato la complessita’ della materia e dall’altro la superficialita’ di alcune disposizioni.
Si spera che questa volta venga predisposto dopo adeguati tempi di riflessione e non frettolosamente un nuovo testo che recepisca in toto o quasi le osservazioni del Consiglio di Stato che ancora una volta appaiono piu’ che pertinenti.

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