Thursday, February 23, 2006

Giustizia: a Catania Processo Civile Telematico in 11 minuti


"La rapidita’ e la semplicita’ con cui al tribunale di Catania si e’ data esecuzione agli atti di un processo civile per via telematica in soli 11 minuti e’ l'esempio concreto dei risultati conseguenti ai grossi investimenti che il Governo ha fatto per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed in particolare della Giustizia".
Cosi’ Lucio Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, ha commentato l'atto sperimentale avviato nel capoluogo etneo.
"I benefici della riforma digitale in atto in Italia", ha aggiunto il ministro, "sono evidenti a tutti e sono destinati ad espandersi mano a mano che vengono adottate queste tecnologie digitali, a partire dalla firma digitale di cui l'Italia detiene il primato europeo, per rispondere ad aspetti organizzativi complessi, come quelli dell'amministrazione della giustizia, mediante strumenti innovativi che determinano non solo una maggior velocita’ nelle procedure, ma anche semplificazione e minori costi e, quindi, offrono ai cittadini un servizio migliore".
Pur condividendo le affermazioni del Ministro bisogna pero’ constatare che proprio gli uffici pubblici sono in netto ritardo nell’adeguamento alle prescrizioni del codice dell’Amministrazione digitale per totali carenze organizzative delle strutture e formative dei funzionari.
Non bastano purtroppo alcune “punte di eccellenza” a salvare un quadro generale non proprio edificante.

Wednesday, February 15, 2006

E' illecito spiare il contenuto della navigazione in Internet del dipendente


Il datore di lavoro non puo’ monitorare la navigazione in Internet del dipendente. Il Garante privacy ha vietato a una societa’ l'uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un lavoratore che, pur non essendo autorizzato, si era connesso alla rete da un computer aziendale.
Il datore di lavoro, dopo aver sottoposto a esame i dati del computer, aveva accusato il dipendente di aver consultato siti a contenuto religioso, politico e pornografico, fornendone l'elenco dettagliato.
Per contestare l'indebito utilizzo di beni aziendali, afferma il Garante nel suo provvedimento, sarebbe stato in questo caso sufficiente verificare gli avvenuti accessi a Internet e i tempi di connessione senza indagare sui contenuti dei siti. Insomma, altri tipi di controlli sarebbero stati proporzionati rispetto alla verifica del comportamento del dipendente.
"Non e’ ammesso spiare l'uso dei computer e la navigazione in rete da parte dei lavoratori", commenta Mauro Paissan, componente del Garante e relatore del provvedimento.
"Sono in gioco la liberta’ e la segretezza delle comunicazioni e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Occorre inoltre tener presente che il semplice rilevamento dei siti visitati puo’ rivelare dati delicatissimi della persona: convinzioni religiose, opinioni politiche, appartenenza a partiti, sindacati o associazioni, stato di salute, indicazioni sulla vita sessuale". Nel caso sottoposto al giudizio del Garante, dopo una prima istanza, senza risposta, rivolta alla societa’, il lavoratore aveva presentato ricorso al Garante contestando la legittimita’ dell'operato del datore di lavoro.
La societa’ aveva allegato alla contestazione disciplinare notificata al lavoratore, in seguito licenziato, numerose pagine dei file temporanei e dei cookies originati sul suo computer dalla navigazione in rete, avvenuta durante sessioni di lavoro avviate con la password del dipendente. Da queste pagine, copiate direttamente dalla directory intestata al lavoratore, emergevano anche diverse informazioni particolarmente delicate che la societa’ non poteva raccogliere senza aver prima informato il lavoratore. Sebbene infatti i dati personali siano stati raccolti nel corso di controlli informatici volti a verificare l'esistenza di un comportamento illecito, le informazioni di natura sensibile, in grado di rivelare ad esempio convinzioni religiose e opinioni sindacali o politiche, potevano essere trattate dal datore di lavoro senza consenso solo se indispensabili per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Indispensabilita’ che non e’ emersa dagli elementi acquisti nel procedimento.
Illecito anche il trattamento dei dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale.
Secondo il Codice della privacy infatti tale tipo di trattamento puo’ essere effettuato senza consenso solo se necessario per difendere in giudizio un diritto della personalita’ o un altro diritto fondamentale.
La societa’ in questo caso intendeva invece far valere diritti legati allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Un'interessante decisione dell'Autorità Garante che ancora una volta dimostra che in merito alla tutela dei dati personali bisogna stare sempre molto attenti anche nei casi in cui la ragione sembra evidente.

Thursday, February 09, 2006

Modifiche al CAD: parere critico del Consiglio di Stato


La sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha rilasciato nell’adunanza del 30 gennaio 2006 il proprio parere sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell’amministrazione digitale).
Ancora una volta il parere presenta diversi aspetti critici che evidenziano lacune rilevanti del nuovo schema normativo.
In particolare il Consiglio di Stato ribadisce che affinche’ le amministrazioni pubbliche possano interagire efficacemente e presentarsi all’esterno come un unico soggetto, occorre, oltre alle norme ed alle risorse tecnologiche necessarie, anche una profonda modifica nei processi organizzativi e decisionali interni.
Viene richiesto inoltre una forte azione di Governo per il presidio e il coordinamento del complesso delle iniziative; cio’ in una visione nuova dell’informatica pubblica, cui viene attribuito il ruolo effettivo di strumento e motore dell’azione di modernizzazione della pubblica amministrazione. Il che e’ tanto piu’ necessario ove si consideri che il fascicolo informatico, per sua essenza, presuppone il coinvolgimento di diversi uffici o di diverse amministrazioni.
Ma tra i diversi rilievi critici del Consiglio di Stato assume una particolare rilevanza quanto osservato in merito alle modifiche agli articoli 20 e 21 del Codice, che disciplinano il “documento informatico”. Ebbene secondo il Supremo Organo Giurisdizionale il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto integrativo rafforza, particolarmente sotto il profilo probatorio, il valore legale del documento informatico sottoscritto con firma digitale a scapito del documento formato sul tradizionale supporto cartaceo. In questo modo gli articoli in questione non sembrano recepire correttamente il diritto comunitario nel diritto interno e, soprattutto, sembrano alterare il sistema delle prove nel processo civile.
In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, come dalla sottoscrizione autografa si ricava la presunzione di legge, sino a prova contraria, del consenso del firmatario sul contenuto del documento, cosi’ dalla sottoscrizione del documento informatico, mediante la firma digitale, l’ordinamento dovrebbe trarre le medesime presunzioni legali, identificando nell’autore della firma digitale l’autore del documento informatico a cui attribuire gli effetti dell’atto.
Nel testo del decreto correttivo, invece, la parita’ di condizioni e’ soltanto apparente, poiche’ l’efficacia probatoria della scrittura informatica e’ rafforzata dalla maggiore difficolta’ del disconoscimento giudiziale della firma (artt. 214 e ss. c.p.c.).
Nell’articolato parere del Consiglio di Stato vengono evidenziate altre lacune del nuovo testo normativo che indubbiamente pongono in evidenza da un lato la complessita’ della materia e dall’altro la superficialita’ di alcune disposizioni.
Si spera che questa volta venga predisposto dopo adeguati tempi di riflessione e non frettolosamente un nuovo testo che recepisca in toto o quasi le osservazioni del Consiglio di Stato che ancora una volta appaiono piu’ che pertinenti.

Sunday, February 05, 2006

Privacy: Il Garante Vara Il Piano Delle Ispezioni Per Il Primo Semestre 2006


L'Autorita’ Garante, composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, ha stabilito il programma di accertamenti per il primo semestre 2006 e ha definito criteri, principi e priorita’ di intervento per verificare se chi gestisce banche dati raccolga, usi e conservi i dati personali dei cittadini lecitamente e nel rispetto di quanto previsto dalle norme a tutela della privacy.
Ultimato il ciclo di ispezioni disposto lo scorso anno, con il conseguente avvio di procedimenti volti ad applicare sanzioni, a vietare trattamenti di dati e ad impartire prescrizioni, l'Autorita’ prosegue dunque nel potenziamento delle attivita’ ispettive con un articolato ciclo di controlli sul territorio, in vari settori ed aree di intervento.
Gli accertamenti ispettivi punteranno alla verifica del rispetto delle norme da parte di quanti trattano dati personali per la fornitura di beni e servizi mediante varie forme di vendita a distanza e da parte dei siti web. Inoltre verra’ verificata la correttezza dei trattamenti effettuati da societa’ farmaceutiche e la gestione dei dati personali da parte di banche o finanziarie relativi alle segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie.
Ulteriori ispezioni riguarderanno soggetti privati e pubbliche amministrazioni per accertare in particolare il rispetto degli obblighi di notificazione, cioe’ la comunicazione al Garante da parte di determinati soggetti dell'avvio di una banca dati, e di informazione ai cittadini sull'uso che verra’ fatto dei loro dati.
Verranno comunque assicurate anche le eventuali attivita’ ispettive che si rendessero necessarie in sede istruttoria su reclami, segnalazioni o ricorsi, nonche’ le attivita’ svolte in collaborazione e su richiesta dell'autorita’ giudiziaria penale.
Le ispezioni verranno effettuate direttamente presso le sedi dove si svolgono i trattamenti di dati personali anche in collaborazione con il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di Finanza.
Proprio allo scopo di dare ancora maggiore sviluppo alla collaborazione con la Guardia di Finanza e di intensificare l'attivita’ di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme, anche alla luce delle modifiche intervenute con il Codice sulla protezione dei dati personali, nei mesi scorsi e’ stato sottoscritto un nuovo protocollo di intesa con la Guardia di Finanza che prevede l'impiego, oltre che del Nucleo speciale funzione pubblica e privacy, anche dei reparti territoriali del Corpo.
Insomma nel mirino principalmente siti Internet, vendite a distanza, case farmaceutiche, sistemi di informazioni creditizie. Credo che se ne vedranno delle belle: troppi gli esperti di privacy del'ultimo momento che hanno offerto consulenze a prezzi stracciati, ma purtroppo anche dai contenuti non solo carenti, ma addirittura pregiudizievoli per il cliente.

Wednesday, February 01, 2006

Giustizia: da Marzo le notificazioni anche via Fax e Posta Elettronica Certificata


E’ quanto prescritto dalla recente legge del 28 dicembre 2005 n. 263 che ha apportato ulteriori modifiche alla legge 14 maggio 2005, n. 80, integrando o sostituendo alcune norme.
Il testo definitivo sulle modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione entrera’ in vigore il 1 marzo 2006.
Diversi articoli del codice di procedura civile sono stati modificati prevedendo per gli avvisi di cancelleria, le comunicazioni giudiziarie e le notifiche l’esecuzione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Resta da fare chiarezza su quest’ultima normativa in quanto, come noto, il codice dell’amministrazione digitale non ha risolto molti dubbi esistenti in materia ed i preannunciati decreti correttivi, che obiettivamente hanno un compito non facile, tardano a vedere la luce.

 
Google